4° CONTO ENERGIA

Il decreto ha validità dal 1/6/2011 al 31/12/2016 con obbiettivo di potenza istallata di 23 GW. Il provvedimento pone le basi per lo sviluppo di medio di medio-lungo periodo del comparto, accompagnandolo al raggiungimento dell’autosufficienza economia. Si prevede di raggiungere la grid parity già dal 2017.

Facendo un riepilogo possiamo confermare che l’incentivo si suddivide di 3 componenti:

  1. L'incentivo viene corrisposto sulla base della quantità totale di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il meccanismo incentivante avviene tramite l'erogazione di un importo prefissato a fronte di ogni kilowattora (kWh) prodotto dall'impianto.  L'impianto prevede un contatore che misura la quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e su quella base verrà corrisposto l'incentivo.

  2. L'energia così prodotta può essere immessa e venduta in rete o utilizzata per compensare i consumi effettivi. Il ricavato delle vendita va a sommarsi agli incentivi.

  3. Risparmio sulla bolletta della energia elettrica: l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata direttamente costituisce un mancato prelievo dalla rete di distribuzione, e quindi non pagata dall'utente.


L'erogazione degli incentivi è garantita costante e per un periodo di 20 anni.

Per il quarto Conto Energia se il periodo fra la data di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico (data di entrata in esercizio) e la data di invio della richiesta di concessione delle tariffe al GSE è:

  • non superiore ai 15 giorni allora il GSE riconoscerà la tariffa vigente riferita alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico per i 20 anni successivi alla data di connessione dell'impianto alla rete elettrica compreso il periodo intercorso fra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta di concessione delle tariffe al GSE;
  • superiore ai 15 giorni allora il GSE riconoscerà la tariffa vigente riferita alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico per i 20 anni successivi alla data di connessione dell'impianto alla rete elettrica escluso il periodo intercorso fra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta di concessione delle tariffe al GSE.

La potenza massima installabile da parte di persone fisiche senza partita IVA è di 20 kWp. Per impianti di taglia superiore è necessaria la partita IVA (si veda la Risoluzione Agenzia delle Entrate 13/E del 19/1/2009).

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